Esistono diversi tipi di etichette sia obbligatorie, sia facoltative, oggetto di apposizione sui prodotti commercializzati.
Esse si distinguono in:
- a) etichette di provenienza/origine, che indicano l'effettivo luogo appunto di provenienza o di origine dei prodotti;
- b) etichette di manutenzione, che attengono le modalità attraverso le quali provvedere al corretto uso ed al mantenimento dell'efficienza dei prodotti al fine di permettere al consumatore di conservarne più a lungo possibile l'aspetto originario;
- c) etichette di composizione, che elencano i materiali che compongono il prodotto;
- d) etichette per indicare la pericolosità di taluni prodotti (irritanti, nocivi, ecc...);
- e) etichette di consumo relative alla quantità di energia utilizzata durante il funzionamento in particolare di elettrodomestici;
- f) etichette per i tabacchi con le quali viene indicata la pericolosità del fumo.
Per talune di queste etichette è obbligatoria l'apposizione sui prodotti all'atto dell'introduzione nel territorio doganale comunitario ovvero nella fase della commercializzazione sulla base di Direttive comunitarie recepite dagli Stati membri.
Ad esempio, per i prodotti dell'industria delle calzature, è stato emanato il D.M. 11/04/199622 che, recependo la Direttiva n. 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23/03/199423, ha disposto che le calzature24 devono esse immesse in consumo munite di apposita etichetta che contenga chiare e specifiche informazioni sui materiali utilizzati per la tomaia, il rivestimento della stessa e la suola esterna.
Per i prodotti tessili, invece, il presupposto normativo si basa sul D.Lgs. 22/05/199925, n. 194, che ha attuato la Direttiva comunitaria n. 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/12/199626, in base al quale devono essere conformate le etichette di composizione da apporsi sui capi commercializzati.
Con riferimento all'etichettatura di provenienza/origine, oggetto di trattazione del presente articolo, che si ricollega al c.d. made in, è opportuno premettere che essa si basa sulle regole di origine non preferenziali.
La sua importanza, al pari di quanto indicato per i marchi, deriva dalla percezione che i consumatori hanno del Paese di produzione o fabbricazione di un determinato prodotto.
Inoltre, nelle contrattazioni commerciali, spesso vengono apposte clausole contrattuali che, a pena di nullità del contratto, prevedono venga specificata la provenienza o l'origine dei prodotti cui si riferiscono.
Quanto alle regole di origine ai fini dell'etichettatura, si ritiene opportuno, attesa la loro importanza, dedicarci il successivo paragrafo.


