Modifiche alla normativa nazionale introdotte dalla L. 24/12/2003, n.350 più nota come Finanziaria 2004
Da ultimo, il legislatore nazionale è intervenuto con la L. 24/12/2003, n. 350, più nota come Finanziaria 2004, sulla tutela del "made in Italy" e la lotta alla contraffazione.
In particolare la disposizione contenuta nell'art. 4, co. 49, della citata Legge, così recita:
(1) "L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del Codice penale";
(2) "Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" sui prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa condurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana";
(3) "Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio";
(4) "La fallace indicazione delle merci, può essere sanata, sul piano amministrativo con l'asportazione a cura e a spese del contravventore dei segni o delle fi gure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana";
(5) "La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "made in Italy".
Passando all'esame della norma, appare chiara la volontà del legislatore di proteggere in materia specifi ca il "made in Italy", anche per quanto riguarda la fase dell'esportazioni oltre che delle commercializzazioni, stabilendo che la fattispecie illecita configura una violazione di carattere penale prevista dall'art. 517 del Codice penale.
Prima dell'introduzione di detta norma, la giurisprudenza aveva espresso pareri contrastanti in merito alla configurabilità del reato di "vendita o messa in circolazione" di cui all'art. 517 del Codice penale, già all'atto della presentazione in dogana per lo sdoganamento di merci recanti segni mendaci42.
Sulla seconda parte del predetto comma, occorre procedere con molta cautela. Ciò in quanto la normativa europea sull'origine43 non introduce il concetto di origine di un singolo Stato membro44 (es. origine italiana) bensì quello di origine comunitaria.
La parte successiva del secondo periodo, poi, ricomprende nelle false indicazioni di provenienza anche quelle etichette apposte su prodotti di origine terza (ai sensi della normativa comunitaria) che, pur recando un'indicazione riferita a detti Paesi, contengono anche segni e/o fi gure che inducano il consumatore a ritenere che si tratti di merci di origine italiana.
Al riguardo, si precisa che il mancato raccordo tra l'Accordo di Madrid e la predetta normativa di origine comunitaria deriva dal fatto che ai tempi della sottoscrizione dell'Accordo la nozione di origine non era ancora armonizzata a livello comunitario ed aveva carattere solo nazionale.
Poi, con la istituzione della Comunità economica europea, la materia è divenuta di competenza comunitaria e si è passati dal concetto di origine nazionale a quello di origine comunitaria senza considerare la possibilità di
inserire una norma che consentisse anche di risalire, per le merci destinate al mercato interno, all'origine di uno singolo Stato membro ovvero far aderire la Comunità europea, in quanto tale, all'Accordo di Madrid.
Pertanto occorrerà, all'atto dell'emanazione delle modalità di regolamentazione delle indicazioni di origine, previste dal comma 63 dell'art. 4 della Legge Finanziaria 2004, prevedere una norma che introduca il concetto di origine italiana. Infatti, alla luce delle considerazioni sopra esposte se una merce dovesse essere prodotta in più Paesi della Unione europea, nessuna norma comunitaria consentirebbe, nella fase della commercializzazione, di ricondurre detta merce ad un'origine di uno Stato membro.
Nei restanti 2 periodi del comma 49 vengono individuate le ipotesi di falsa indicazione e di fallace indicazione.
La prima consiste nella stampigliatura "made in Italy" sui prodotti e merci che non abbiano l'origine italiana, mentre la seconda ricomprende l'apposizione, su prodotti privi di indicazioni di origine, di segni, figure o quant'altro, tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce stessa sia di origine italiana ed anche l'apposizione, su prodotti sui quali è indicata una origine e provenienza estera, di segni, figure o quant'altro, tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana.
Pertanto, se all'atto dell'importazione o dell'esportazione di una merce l'Ufficio doganale dovesse ravvisare l'ipotesi di violazione di una delle sopra indicate fattispecie, quest'ultimo procederà al sequestro della merce in questione inoltrando, ai sensi dell'art. 347 del Codice di procedura penale, la relativa notizia di reato al Pubblico
ministero competente.
Rispetto la precedente normativa di cui al D.P.R. 26/02/1968, n. 656, della quale si è trattato in precedenza, però, la regolarizzazione delle merci recanti false o fallaci indicazioni (a spese del contravventore), che comporta l'esatta indicazione dell'origine ovvero l'asportazione della stampigliatura "made in Italy", nel caso di ipotesi della falsa indicazione d'origine, ovvero l'asportazione dei segni e delle etichette che inducono a ritenere trattarsi di prodotto di origine italiana, qualora si tratti di fallace indicazione, ha effetti ai soli fi ni del rilascio della merce medesima, in quanto il procedimento penale di fronte all'Autorità giudiziaria continua a permanere.
Seppur a tutt'oggi carente per la parte relativa alla defi nizione dell'origine "italiana", si ritiene che la norma in questione, che disciplina in astratto una fattispecie negativa, sia autosuffi ciente e, quindi già applicabile. Qualche dubbio, però, sussiste laddove l'Autorità giudiziaria dovesse essere chiamata a pronunciarsi su etichette che recano l'origine italiana (cd. "Made in Italy" o indicazioni similari) e la produzione fosse avvenuta in uno o più Paesi dell'UE, anche compresa l'Italia, a partire da merci interamente ottenute ovvero da merci terze.
Sempre all'art. 4 della predetta Legge Finanziaria 2004, i successivi comma prevedono:
- l'istituzione presso l'Agenzia delle Dogane di una centrale operativa per potenziare le attività di controllo e di analisi nelle operazioni doganali attraverso l'utilizzo di apparecchiature scanner (co. da 50 a 53);
- la possibilità di sottoscrizione fra l'Agenzia delle Dogane e gli operatori, su richiesta di quest'ultimi, di apposite convenzioni per la raccolta in una banca dati multimediale dei dati caratteristici idonei a contraddistinguere i prodotti da tutelare (co. da 54 a 56);
- l'istituzione dello "sportello unico doganale" presso l'Agenzia delle dogane per semplifi care le operazioni di importazione e di esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie connesse alle predette operazioni (co. da 57 a 60);
- l'istituzione presso il Ministero delle Attività Produttive di un apposito fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del "made in Italy", anche attraverso la regolamentazione dell'indicazione di origine o l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine (co. 61 e 76);
- la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del marchio destinato alle produzioni agroalimentari italiane di qualità (co. 62);
- l'emanazione di un regolamento volto a regolamentare le indicazioni di origine e di istituzione ed uso di un marchio di cui prima (co. 63);
- l'istituzione presso il Ministero delle Attività produttive del Comitato nazionale anti-contraffazione con funzioni di monitoraggio dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli, nonché di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali (co. da 72 a 73);
- l'istituzione di Uffici di consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio e delle indicazioni di origine e per l'assistenza legale alle imprese nella registrazione dei marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione e alla
concorrenza sleale presso gli Uffici dell'Istituto per il Commercio estero o presso gli Uffici delle Rappresentanze Diplomatiche e Consolari (co. da 74 a 75);
- la possibilità per l'Autorità amministrativa, quando accerta all'atto dell'importazione, esportazione, commercializzazione o distribuzione, la violazione di un diritto della proprietà intellettuale o industriale, di disporre anche d'ufficio, previo assenso dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della merce contraffatta e decorsi tre mesi la distruzione a spese, se possibile, del contravventore trattenendo dei campioni da utilizzare come prova ai fini
giudiziari (co. da 80 a 81).


