Considerazioni sull'apposizione di marchi ed etichette di provenienza/origine all'atto della immissione in libera pratica ed in consumo di merci in Italia.
Nel presente paragrafo si cercherà di fornire un breve cenno riepilogativo sulle sopra indicate normative al fine di mettere in condizioni i produttori, gli importatori, i commercianti e chiunque ne abbia interesse, di operare con maggiore certezza.
Ai sensi della L. 10/04/1991, n.126, relativa alle norme sull'informazione del consumatore e delle relative norme di attuazione di cui al D.M. 08/02/1997, n. 101, è previsto che una merce commercializzata nel territorio italiano deve, tra l'altro, riportare indicazioni visibili e leggibili relative al nome o ragione sociale o marchio ed alla sede,
del produttore o di un importatore stabilito nella Comunità economica europea.
Ciò consente di informare il consumatore sulle provenienza da una determinata azienda nonché sulle caratteristiche qualitative di un determinato bene.
Quanto all'apposizione dell'etichetta "made in", che non è obbligatoria, ci si chiede se, qualora la sopra menzionata indicazione della denominazione sociale e sede produttore titolare del marchio o dell'importatore stabiliti nell'UE, dovessero non coincidere con l'origine (non preferenziale) del prodotto sul quale vengono apposte, essa sia o meno necessaria al fine di rettificare i predetti elementi che, altrimenti, potrebbero trarre in
inganno il consumatore costituendo una falsa o fallace indicazione di provenienza/origine.
Ciò in quanto, altrimenti, qualora mancasse l'etichetta di provenienza/origine, il consumatore sarebbe portato a ritenere che quella merce abbia l'origine del Paese nel quale il titolare del marchio o l'importatore ha la sede.
Ciò premesso, a tutt'oggi, la giurisprudenza italiana ha ritenuto che non si configuri il reato di cui all'art. 517 del Codice penale, qualora i prodotti recanti il marchio di fabbrica di una certa ditta, unitamente all'indicazione della sua sede legale, siano stati fabbricati in un altro Paese e quando il processo di fabbricazione sia stato quello indicato dalla ditta medesima nonché da essa periodicamente controllato45.
In particolare, la Cassazione ha ritenuto che l'indicazione del marchio unitamente alla sede legale dell'azienda titolare del marchio medesimo, non costituisca illecito, ai sensi del sopra indicato art. 517, in quanto non induce in inganno il consumatore poiché: "la garanzia che la legge ha assicurato al consumatore riguarda l'origine e la provenienza del prodotto non già da un determinato luogo (ad eccezione delle ipotesi espressamente previste dalla legge) bensì da un determinato produttore e cioè da un imprenditore che ha la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione".
Inoltre sempre la Cassazione nella medesima sede, ha sostenuto che l'Accordo di Madrid "è formulato nel senso che lo spirito della norma è diretto a reprimere il comportamento di chi dichiara una provenienza geografica invece di altra o si vale di segni atti a trarre in inganno gli acquirenti sulla stessa provenienza geografica"
giungendo, quindi, alla conclusione che la località accanto al marchio non può essere identifi cata quale luogo di produzione, in quanto si tratta della sede legale così come previsto dalla sopra richiamata Legge 126 e dal relativo Decreto Ministeriale di attuazione.
Qualche dubbio interpretativo, in assenza di giurisprudenza al riguardo, sorge all'atto della applicazione di quanto sopra e la seconda parte del secondo periodo dell'art. 4, co. 49 della Legge Finanziaria 2004 dove viene precisato: "costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana".
Nel caso in cui, infatti, venisse indicato il "made in" di un Paese terzo unitamente alle indicazioni di cui alla Legge 126 indicanti la ditta comunitaria titolare del marchio ovvero un importatore nella Comunità, potrebbe
configurarsi il reato di cui all'art. 517 poiché il consumatore potrebbe essere tratto in inganno dalla fallace indicazione.
Restano, infine, applicabili le specifiche normative e quelle di settore relative alle altre etichette e marchi la cui apposizione è obbligatoria all'atto dell'introduzione nel territorio comunitario ovvero della commercializzazione.


